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Villaggio dei Ragazzi
"Don Salvatore D'Angelo"

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PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2016-2018

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2016-2018  FONDAZIONE “VILLAGGIO dei RAGAZZI” 

Don Salvatore D’Angelo

 

      SOMMARIO

  1. IL CONTESTO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
  1. CONTESTO INTERNO
  1. OGGETTO E FINALITA’
  1. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE      
  1. L’ IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

      a. mappatura dei processi

      b. valutazione del rischio

      c. trattamento del rischio

6. MISURE ULTERIORI

a. trasparenza

b. inconferibilità ed incompatibilità ex d.lgs. 39/2103

c. astensione in caso di conflitto di interesse

d. attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (revolving doors)

  1. FORMAZIONE, MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

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Il presente Piano di prevenzione della corruzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi viene adottato tenuto conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione e, in particolare, della legge 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, del decreto legislativo n. 39 dell’ 8 aprile 2013, e delle linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ( d. p. c. m. 16 gennaio 2013).

Preme precisare, sin da subito, che nel presente Piano si fa riferimento all’ accezione più ampia del concetto di corruzione richiamato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che comprende le varie situazioni in cui  “venga in evidenza un mal funzionamento dell’ amministrazione a causa dell’ uso a fini privati delle funzioni attribuite”, a prescindere dalla rilevanza penale.

Il presente Piano di prevenzione alla corruzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi prende in considerazione tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, dalle attività amministrative a quelle didattiche.

 

  1. IL CONTESTO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con l’ adozione del presente Piano di prevenzione della corruzione, la Fondazione  “ Villaggio dei Ragazzi” intende ottemperare a quanto disposto dalla legge 190/2012 in tema di anticorruzione.

La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’ illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto un  sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui processo è articolato in due livelli: quello nazionale che prevede l’ emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA ), e quello decentrato, che prevede l’ adozione, da parte di ogni Amministrazione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC),  sulla base delle indicazioni fornite nel PNA.

La legge 190/2012 è diretta a  rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, uniformando l’ordinamento giuridico nazionale a strumenti sovranazionali già ratificati dal nostro Paese che contrastano la corruzione quali:

  • la Convenzione delle Organizzazioni delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’ Assemblea Generale dell’ ONU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della Legge 116/2009;
  • la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 27/01/1999, ratificata ai sensi della Legge 110/2012.

Alle citate Convenzioni si aggiungono le raccomandazioni formulate all’ Italia dai gruppi di lavoro in seno all’ OCSE e dal Consiglio d’ Europa, che monitorano la conformità della normativa interna di contrasto alla corruzione agli standards internazionali per perseguire tre obiettivi principali in tema di strategia di prevenzione, quali:

  • 1) ridurre le opportunità da cui possano generarsi casi di corruzione;
  • 2) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
  • 3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Un particolare accenno è posto anche al concetto di “trasparenza”, inteso non solo come valore in sé ma anche come uno degli strumenti principali di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nel 2013 è stato emanato il D. Lgs 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” successivamente modificato dall’ art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, il quale ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, prevedendo che la disciplina in materia di trasparenza si estenda anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’ attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti pubblici economici”,  ha fornito indicazioni ulteriori in merito all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza all’ interno degli enti di diritto privato controllati dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali è annoverabile anche la Fondazione Villaggio dei Ragazzi.

 

  1. CONTESTO INTERNO

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi è stata costituita  il 26/04/1969 in Maddaloni (Ce) e nasce come istituto socio-assistenziale per accogliere e promuovere iniziative varie in favore dell’ infanzia e della gioventù maschile e femminile in stato di completo abbandono morale e materiale.

Riconosciuta IPAB ( Istituto pubblico di assistenza e beneficenza ) dalla “Legge Crispi” del 17 luglio 1890 n. 6972, la Fondazione “ Villaggio dei Ragazzi” diviene Ente morale con il DPGRC  n. 609 del 5 febbraio 1975, il cui atto costitutivo, redatto in data 27/11/1974, è stato registrato in Caserta in data 28/11/1974 al n. 8656.

 I dipendenti della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” risultano essere 178 unità.

Organo della Fondazione, alla data di approvazione del presente Piano, è il solo Commissario Straordinario, nominato con DPGRC n. 206 del 16 ottobre 2015, incarico prorogato con DPGRC n. 6 del 07 Gennaio 2016.

La  Fondazione, quale ente di diritto privato, si struttura in istituti scolastici, in aree di settore ed in un convitto residenziale.

Gli istituti scolastici sono così suddivisi:

  • ITTL ( Istituto Tecnico Trasporti e Logistica);
  • ITI ( Istituto Tecnico Industriale);
  • Liceo Musicale;
  • Liceo Linguistico Europeo;
  • IPSAR (Istituto Professionale Servizi per l’ Enogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera);
  • SSML ( Scuola Superiore per Mediatori Linguistici);

Le aree di settore si distinguono, in base alle diverse mansioni eseguite dai dipendenti, in:

  • Area economato, che risulta la più esposta ai numerosi rischi di corruzione per la sensibilità degli atti amministrativi che si producono ed eseguono;
  • Area del personale, anch’ essa assai soggetta a rischi di corruzione;
  • Area socio – assistenziale (convitto);
  • Area comunicazione;
  • Area informazioni – accettazioni (reception).

 

  1. OGGETTO E FINALITA’

Ai sensi della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella Pubblica Amministrazione”  la Fondazione Villaggio dei Ragazzi, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nell’ ottica di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il concetto di “corruzione” preso in considerazione dal presente documento va inteso in senso lato, ossia comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’ attività amministrativa, si possa riscontrare l’ abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie penalistiche di cui agli artt.  318, 319 e 319 ter c.p. che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, capo I del codice penale ed i malfunzionamenti della amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’ azione amministrativa “ab externo”, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Scopo del Piano è:

– l’individuazione, tra le attività di competenza della Fondazione, di quelle più esposte a rischio di corruzione;

– la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Destinatario del presente Piano è tutto l’ organico della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”. Tutti i dipendenti delle strutture coinvolte mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.  Inoltre, al fine di adempiere pienamente al proprio mandato e rappresentare un efficace presidio di prevenzione alla corruzione, l’ attività del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’ organizzazione.

La violazione, da parte dei dipendenti della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 1 comma 14 della legge 190/2012.

 

  1. RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Fondazione “ Villaggio dei Ragazzi “ ha provveduto alla nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Nello specifico, il Responsabile:

  • non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
  • deve ricoprire un ruolo apicale, in posizione di stabilità;
  • non deve avere responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse;
  • in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione deve poter essere destinatario di sanzioni disciplinari.

Tra i vari compiti attribuite dalle vigenti norme al RPC , rientra l’ elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Successivamente il RPC potrà avvalersi di risorse umane aventi comprovate esperienze e conoscenze della struttura organizzativa e dei processi interni, con lo scopo di fornire, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, il supporto necessario ad un rapido avvio delle attività di analisi interna e predisposizione del presente Piano.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il RPC, nella sua attività sarà assistito da personale qualificato per un supporto specialistico. Tale supporto riguarda:

  • l’ individuazione delle aree di rischio e delle misure di contrasto e prevenzione della corruzione;
  • l’ elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

Come evidenziato dall’ ANAC, per consentire al RPC, entro tempi definiti, la rilevazione e le successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi, è fondamentale la collaborazione, tramite la loro partecipazione, dei responsabili delle varie aree di settore.

 

  1. L’ IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Ai fini dell’ identificazione e valutazione del rischio di corruzione è essenziale

l’ analisi del contesto in cui opera la  Fondazione “ Villaggio dei Ragazzi” e dei suoi processi.

Il PNA articola il processo di gestione del rischio di corruzione in tre fasi principali.

  • mappatura dei processi attuati dall’ amministrazione;
  • valutazione del rischio per ciascun processo;
  • trattamento del rischio.

a. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi consente l’ individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio e consiste nell’ individuazione dello specifico processo, delle sue fasi e delle responsabilità di ciascuna fase. La mappatura va effettuata per le aree di rischio con alto livello di probabilità di eventi rischiosi.

Le aree di rischio si dividono in  “generali” ed “ulteriori”. Le aree generali comprendono le 4 aree obbligatorie individuate dal PNA:

  • acquisizione e progressione del personale;
  • affidamento di lavori, servizi e forniture;
  • provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato;
  • provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato.

Tra le aree di rischio  “generali”, comuni alla maggior parte delle amministrazioni, rientrano:

  • la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
  • i controlli, le verifiche, le ispezioni e le sanzioni;
  • gli affari legali ed il contenzioso.

Le aree di rischio  “ulteriori” invece, possono essere diversificate a seconda delle specificità di ogni singola amministrazione.

Ai fini dell’elaborazione del presente Piano, la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” ha individuato tra le aree potenzialmente esposte ai rischi di corruzione non incluse nelle “aree “generali”, le attività che riguardano specifiche aree di analisi e svolgimento dei processi aziendali posti in essere.

Ulteriori aree a rischio potranno emergere ragionevolmente anche da una completa e strutturata attività di analisi delle attività socio – assistenziali a rischio.

b. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è il processo che porta all’identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

L’ attività di identificazione dei rischi va svolta preferibilmente nell’ ambito di un lavoro di gruppo il cui coordinatore generale è il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

L’ analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio stesso produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Per ciascun rischio catalogato occorre il valore della probabilità ed il valore dell’ impatto. La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti; ciò che rileva non è la previsione dell’ esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. L’ impatto si misura in termini di impatto economico, impatto organizzativo ed impatto reputazionale. Il valore della probabilità ed il valore dell’ impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato per poi procedere all’ elaborazione di una proposta di trattamento, la cui ponderazione è svolta sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

c. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell’ individuazione  e nella valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, le misure di prevenzione vengono individuate e valutate da parte del RPC coinvolgendo anche i dirigenti per le aree di competenza.

Le misure di prevenzione si dividono in “misure obbligatorie” (la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o dalle fonti normative) e “misure ulteriori” (che pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel Piano). La priorità di trattamento è definita dal RPC, in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura, all’impatto organizzativo e finanziario.

L’analisi interna avviata dal RPC, oltre a dare una puntuale descrizione delle aree di attività a rischio, fornirà anche indicazioni precise in merito ai presidi di controllo ed al loro grado di efficacia nella prevenzione del rischio di corruzione nei singoli processi aziendali.

Nel Piano di prevenzione della corruzione vengono dunque progressivamente descritti interventi più mirati sulle aree più esposte al rischio, rafforzando conseguentemente quelli che sono i processi atti a minimizzare i rischi di corruzione.

 

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  1. MISURE ULTERIORI

a. TRASPARENZA

La “Fondazione Villaggio dei Ragazzi” deve adottare tempestivamente ogni iniziativa utile e necessaria per l’ attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza di cui alla Legge 190/2012 ed al D.Lgs. 33/ 2013.

Data la funzione preventiva svolta dalla trasparenza in tema di anticorruzione, ne consegue che le azioni del Programma  triennale devono essere definite in un’ottica di integrazione con le misure e gli interventi previsti nel presente Piano, il cui Programma stesso costituisce parte integrante.

b. INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ EX D.LGS. 39/2013

Il D.Lgs. 39/2013 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’ art.1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha introdotto una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento ad incarichi amministrativi interni ed esterni alle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Scopo di tale norma è evitare che incarichi che richiedono imparzialità e distanza da interessi particolari siano affidati a soggetti che, per la provenienza o per precedenti comportamenti tenuti, possano far dubitare della propria personale imparzialità.

L’ inconferibilità è una misura caratterizzata dalla temporaneità: essa, infatti, non mira ad un’ esclusione permanente dal conferimento dell’ incarico, ma ad impedire che il soggetto che si trovi in una posizione tale da comprometterne l’ imparzialità, acceda all’ incarico senza soluzione di continuità; invero, decorso un adeguato periodo di tempo fissato dalla norma, la condizione ostativa viene meno e l’ incarico torna solitamente conferibile a quel determinato soggetto.

Diversamente dall’ inconferibilità, l’ incompatibilità mira ad impedire che possa permanere nell’ incarico chi si trovi in particolari situazioni di conflitto.

Ai sensi dell’ art. 15, comma 1 D.Lgs 39/2013 il RPC cura che siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto stesso.

Ai sensi dell’ art. 15, comma 2 D.Lgs 39/2013 il RPC segnala tutti i casi di possibile violazione, di cui dovesse venir a conoscenza, all’ ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l’ accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

c. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

E’ parte essenziale del contrasto alla corruzione il presidio preventivo dei conflitti di interesse : occorre presidiare il rischio che possano essere compromesse l’oggettività e l’ imparzialità delle decisioni della Fondazione.

L’art. 1 comma 41, della Legge 190/2012 ha inserito l’ art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “ Conflitto di interessi”, il quale dispone che “il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti devono adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali ed astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

La  determinazione ANAC n. 8/2015 ha poi specificato che  “gli enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico sono destinatari della disciplina in materia di responsabilità amministrativa ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti di interessi”.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante

l’ astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell’ interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’ interesse perseguito.

Tutto il personale della Fondazione “ Villaggio dei Ragazzi” deve quindi evitare di porre in essere operazioni in conflitto d’ interesse, informando tempestivamente il superiore di eventuali relazioni di parentela, diretta o indiretta, intercorrente con controparti con le quali sta per avviare o gestire rapporti per conto della Fondazione.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al RPC, il quale, esaminate le circostanze valuta se la situazione realizzi un conflitto d’ interesse idoneo a ledere l’ imparzialità dell’ agire amministrativo per poi informare per iscritto il dipendente medesimo o sollevandolo dall’ incarico o motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’ espletamento dell’ attività da parte di quel dipendente.

d. ATTIVITA’ PRECEDENTE O SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La legge 190/2012 ha introdotto un nuovo comma all’ art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’ impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la c.d. “porta girevole – revolving doors”. L’ intento della norma è dunque di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali sfruttino la posizione ricoperta all’ interno della Fondazione, al fine di ottenere un nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una qualsiasi azienda terza con la quale hanno intrattenuto rapporti di lavoro.

La norma dunque prevede una limitazione alla libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.

Come specificato dal PNA e dall’ Orientamento ANAC n. 1 e n. 4 del 4 febbraio 2015 i limiti sono estendibili unicamente a coloro che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ amministrazione, con riferimento allo svolgimento di attività presso soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi; nel caso della Fondazione tali limiti sono estendibili ai dipendenti dell’area economato, i quali, per il ruolo e la posizione che ricoprono all’ interno dell’ amministrazione, hanno il potere di incidere sulle decisioni oggetto degli atti.

Tali dipendenti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’ amministrazione della Fondazione, qualunque sia la causa di cessazione, non possono aver alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di accordi, provvedimenti o contratti. La norma prevede delle sanzioni nel caso di violazione del divieto, rendendo invalido non solo l’atto che è stato compiuto ma anche il comportamento del soggetto che lo ha posto in essere.

 

  1. FORMAZIONE, MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEL RISCHIO

Uno degli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 art. 1, comma 5, lett. b; comma 9, lett. b; riguarda la pianificazione degli interventi formativi per i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’ attività, indicata come a rischio di corruzione. Tali dipendenti verranno segnalati al RPC per partecipare ad uno specifico programma formativo.

Affinché l’ attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace, è fondamentale infatti formare una diffusa cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi e garantire la creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell’ attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Il programma di formazione avrà ad oggetto l’approfondimento delle norme amministrative e penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare i contenuti della legge 190/2012, nonché l’ applicazione delle normative di settore, dei regolamenti interni, incluso il Codice etico, tenuto conto delle risorse economiche e strumentali a disposizione.

E’ prevista una dichiarazione di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (insieme al Codice di Comportamento) al momento dell’ assunzione; ciò permette in avvenire che i percorsi formativi si articolino su due livelli:

  • livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l’ aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’ etica e della legalità (approccio valoriale);
  • livello specifico, rivolto al RPC della Fondazione e agli addetti alle aree più a rischio.

In base all’ art. 1, comma 10 della Legge 190/2012, il RPC ha, tra gli altri, il compito di verificare l’ efficace attuazione del Piano della Fondazione e la sua idoneità a prevenire il rischio di corruzione, apportando modifiche, all’ esito di controlli,  se ritenuto necessario. La sua attività di verifica consiste nell’ accertare il rispetto delle misure preventive previste nel Piano. A tal fine il RPC predispone un piano dei controlli per monitorare le aree maggiormente critiche, monitora l’andamento dei lavori e intraprende le iniziative più adeguate nel caso di rilevanti scostamenti.

Ogni variazione del Piano ed ogni sua nuova edizione saranno comunicate a tutto il personale tramite posta elettronica.

PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2016-2018

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